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Onlus e Riforma del Terzo Settore: facciamo il punto

riforma terzo settore

Onlus e Terzo Settore, molti aspetti da chiarire

La Riforma del Terzo Settore è arrivata al suo atto conclusivo. Ma vediamo insieme qual è stato l’iter e cosa cambierà nel concreto per le Onlus. Nella serata di giovedì 2 agosto 2018 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto correttivo riguardante il Codice del Terzo Settore. Questo Decreto Legislativo introduce disposizioni integrative e correttive al Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117). In particolare i tempi per adeguare gli statuti degli enti del Terzo settore al nuovo quadro normativo passano da 18 a 24 mesi. Onlus, organizzazioni di volontariato, organizzazioni di protezione civile e associazioni di promozione sociale avranno tempo fino al 3 agosto 2019 per adeguare i propri statuti in base alle nuove regole del Codice del Terzo settore. In aggiunta anche la denominazione “ente del Terzo settore o l’acronimo ETS”, la modifica del numero dei soci e la definizione delle aree di intervento.

La posticipazione dei tempi

Le parti sociali e le rappresentanze del non profit avevano sollevato sia nelle audizioni in Parlamento sia con una la lettera aperta pubblicata sul Corriere della Sera il 25 luglio, la preoccupazione della mancanza di indicazioni necessarie per poter continuare a svolgere l’attività. «Una situazione ormai non più sostenibile di incertezza normativa – sul piano fiscale e civilistico – e organizzativa che complica e, in alcuni casi, rischia di compromettere l’opera di 11 milioni di soci e volontari impegnati in oltre 300.000 organizzazioni di volontariato e di promozione sociale operanti nelle nostre comunità»

Una Riforma epocale

Si tratta di una riforma epocale che riguarda in particolare la fiscalità degli enti non profit per cui sono previsti nuovi regimi forfettari di tassazione. Tra i destinatari maggiormente coinvolti ci sono le Onlus, destinate a scomparire con la creazione del Registro unico nazionale del terzo settore entro il 3 agosto 2019. Possiamo dire quindi che la Riforma del Terzo Settore manda in pensione il termine “Onlus”. Questo di fatto si, ma si tratta solo di un cambiamento lessicale. Gli enti saranno suddivisi secondo una nuova categorizzazione, a seconda dell’attività svolta.

Ma cosa sono le Onlus e perché erano importanti?

Non avendo fini di lucro e svolgendo un’attività di utilità sociale, alle Onlus erano riconosciuti alcuni vantaggi fiscali. Sì, ma cosa sono queste organizzazioni, in concreto? Lo spiega il sito dell’Agenzia delle Entrate.  “Le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, se in possesso di determinati requisiti, possono usufruire di rilevanti agevolazioni fiscali. Possono inoltre avere un regime tributario agevolato per quanto riguarda le imposte sui redditi, l’Iva e le altre imposte indirette”. Erano invece considerate Onlus di diritto le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri delle regioni e delle province autonome, le Ong riconosciute idonee, le cooperative sociali iscritte nella sezione “cooperazione sociale” del regime prefettizio e i consorzi costituiti da cooperative sociali. I benefici fiscali, non indifferenti, erano specificati dal decreto legislativo numero 460 del 1997. Per per accedervi era necessario iscriversi nel registro delle Onlus, compilando un apposito modulo che andava inviato alla direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate di competenza.

La cancellazione delle Onlus

Nel 2014, però, è cominciata la riforma del Terzo settore. In questi anni, diversi legislativi hanno contribuito a rinnovare la disciplina della materia. In particolare, molto rilevante è stata l’adozione di tre decreti attuativi della legge 106 del 2016 (numero 111, 112 e 117, tutti del 2017). Si fa riferimento rispettivamente al 5 per mille, alla disciplina dell’impresa sociale e al Codice unico del Terzo settore. L’ultimo decreto attuativo, che consta di 104 articoli, mira alla semplificazione di un panorama molto frammentato. L’innovazione più evidente è la creazione di un gruppo onnicomprensivo, quello degli Enti del Terzo settore (Ets), nel quale – secondo l’articolo 4 – rientrano i seguenti gruppi.

  • Le organizzazioni di volontariato.
  • le associazioni di promozione sociale.
  • gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali.
  • le reti associative, le società di mutuo soccorso.
  • le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle seguenti finalità. Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Scorrendo l’elenco, si nota un’assenza importante: quella delle Onlus. Lo stesso decreto, infatti, prevede la cancellazione di queste ultime con l’abrogazione degli articoli da 10 a 29 del già citato decreto legislativo numero 460 del 1997, il relativo acronimo e la relativa disciplina fiscale, sostituita da altre norme favorevoli per quanto riguarda le imposte sui redditi, quelle indirette e i tributi locali.

E dal 3 agosto 2019?

Gli enti senza scopo di lucro che intendono essere destinatari/beneficiari della Riforma del terzo settore, dovranno adeguare i propri statuti alla nuova disciplina prevista dal Codice del terzo settore (D.Lgs. n. 117/217) entro, salvo proroghe, il 3 agosto 2019. Tali enti, infatti, sono iscritti nei rispettivi registri secondo le regole attualmente vigenti e potranno continuare ad esserlo sino alla data di operatività – indeterminabile al momento attuale – del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). riforma terzo settore

Focus Onlus

Particolare attenzione andrà prestata all’abrogazione del regime Onlus. Tali soggetti infatti, dovranno valutare se iscriversi al RUNTS e, in caso affermativo, in quale specifica sezione di questo eventualmente collocarsi, tenuto conto della propria identità sostanziale. Quindi, é un momento di scelta importante per una Onlus poiché di questa qualifica (di carattere esclusivamente fiscale) non resterà neppure il nome. La Riforma del terzo settore prevede l’uscita di scena del regime fiscale agevolato previsto da vent’anni per le Onlus (D.Lgs. n. 460719917) e il debutto di nuovi regimi fiscali. Affinchè scatti definitivamente il cambio di rotta sono ancora necessari 2 passaggi. Il primo è il via libera della Commissione europea sui nuovi regimi forfettari di tassazione per gli ETS previsti dalla Riforma. Il secondo è la creazione del RUNTS. Iscriversi al RUNTS non é obbligatorio, ma se un ente non lo farà rinuncerà a gran parte dei benefici fiscali, finanziari e di altra natura previsti dal Codice, rischiando poi la devoluzione del patrimonio ad altri enti non lucrativi (la conseguenza che è sempre derivata, finora, dalla perdita di qualifica Onlus).

La scelta

La scelta dovrà essere effettuata prima della definitiva abrogazione del D.Lgs. n. 460/1997. Se l’Associazione si adeguerà alle nuove disposizioni, infatti, potrà rimanere iscritta nell’Anagrafe Onlus fino alla sua chiusura e applicare, senza soluzione di continuità, i benefici attuali e futuri. Le MODIFICHE STATUTARIE da apportare al vigente Statuto presuppongono l’approfondimento delle seguenti variabili:

  • attività effettivamente svolta e quella prevista per il medio periodo;
  • tipologia e consistenza delle entrate;
  • composizione della base associativa e lavorativa (risorse volontarie o retribuite);
  • presenza di diritti reali su immobili; tipologia dei destinatari delle attività (terzi o associati);
  • eventuale modalità commerciali di svolgimento delle attività associative;
  • grado di imprenditorialità effettivamente sperimentato nella gestione;
  • gratuità o corrispettività delle prestazioni;
  • presenza o meno di avanzi di gestione.

Nel frattempo?

Nel frattempo gli enti dovranno valutare quale delle sette nuove forme giuridiche previste dal registro unico nazionale scegliere. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella giornata di giovedì 27 dicembre ha pubblicato una Circolare che ha per oggetto “Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari”. Dall’uscita del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) ricordiamo, in ordine temporale, l’uscita della nota direttoriale n. 12604 del 29.12.2017 da parte del Ministero. La nota forniva alcune prime indicazioni, e il D.Lgs. 105/2018, con lo scopo di introdurre disposizioni integrative e correttive al Codice del Terzo Settore (CTS). Molti dubbi e domande si sono sollevati dalla lettura dei testi in merito alle corrette applicazioni da parte degli enti, anche e soprattutto inerenti la data prossima del 2 agosto 2019. La Circolare entra nel merito degli elementi interpretativi inerenti gli adeguamenti statutari, anche con specifiche indicazioni, fornendo alcune risposte che devono essere ben analizzate e approfondite ma possiamo da subito evidenziare alcuni punti determinanti.

Il termine del 2 agosto 2019

Il termine per adeguare gli statuti riguarda solo le ODV, le APS e le ONLUS iscritte ai rispettivi registri e albi. Gli altri enti non iscritti, ad uno dei tre registri, non hanno alcun obbligo di adeguamento. La Circolare ministeriale specifica però che questi ultimi, se entro l’attivazione del Registro Unico del Terzo Settore intendano procedere all’iscrizione ai Registri delle ODV, delle APS o all’Albo anagrafico delle ONLUS dovranno adeguare i propri statuti al D.Lgs. 117/2017 e nelle modalità indicate dalla Circolare medesima.

Modalità di approvazione delle modifiche

La Circolare ribadisce che le ODV, le APS e le ONLUS potranno apportare le modifiche di adeguamento agli statuti in assemblea ordinaria. Quindi beneficiando della “semplificazione” prevista al comma 2 dell’art. 101 del CTS, se però tali modifiche saranno realizzate entro il termine del 2 agosto 2019. Invece se i medesimi enti procederanno alle modifiche statutarie oltre il termine del 2 agosto 2019, dovranno applicare quanto disposto dai propri statuti per l’assunzione delle delibere modificative degli statuti e non beneficeranno della “semplificazione”. Per gli altri enti non iscritti ai registri vale quanto già menzionato nel punto precedente. Invece per quegli enti non iscritti, che vorranno iscriversi ad uno dei tre registri, sarà necessaria la corresponsione dello statuto al CTS, le modifiche apportate nel rispetto delle proprie disposizioni statutarie, e non beneficeranno della “semplificazione” di cui all’art. 101.

Applicabilità della “semplificazione” alle tipologie di modifica

Il beneficio della semplificazione, e quindi delle modalità e delle maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria, potranno essere attivabili limitatamente a due tipologie di modifiche statutarie. Le prime devono ricondursi a quelle modifiche aventi carattere inderogabile per gli adeguamenti alle disposizioni del CTS. Le seconde riguarderanno l’introduzione di clausole statutarie finalizzate a regolare ambiti che il medesimo CTS evidenzia essere derogabili, pur sempre nei limiti definiti dai principi espressi nello stesso.

Gli enti con personalità giuridica e le modifiche

Per le ODV, le APS e le ONLUS con personalità giuridica la circolare precisa i seguenti aspetti:

  • fino all’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (e alla conseguente possibilità di applicare l’art.22 del CTS) le modifiche statutarie continueranno a richiedere l’approvazione dell’autorità statale o regionale in conformità al dettato dell’articolo 2, comma 1 del D.P.R. n. 361/2000;
  • le modifiche che potranno accedere al sistema delle semplificazioni saranno solo quelle inerenti a quanto riportato nel punto precedente;
  • rimane ferma la necessità dell’atto pubblico per le modifiche da apportare.

Precisazioni

La Circolare precisa inoltre che è da leggersi e interpretarsi in continuità ed in stretta correlazione con le prime indicazioni sulle questioni di diritto transitorio fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota direttoriale n. 12604 del 29.12.2017, dedicata alle ODV e alle APS, nonché con l’orientamento espresso dall’Agenzia delle entrate, con riguardo alle ONLUS. E precisa ulteriormente che la medesima Circolare non tratta le imprese sociali, “per evidenti ragioni di coordinamento normativo, trovando esse la corrispondente regolazione degli adeguamenti statutari nella disciplina particolare propria delle imprese sociali (ai sensi dell’art.3, comma 1 del codice) e, segnatamente, nell’art.17, comma 3 del d.lgs. n.112/2017”.

Sviluppi

Nelle prossime settimane si approfondiranno tutti i vari aspetti in modo da poter fornire ogni utile strumento di supporto a quegli enti che dovranno prepararsi ad affrontare al meglio nelle proprie organizzazioni quest’importante passaggio quale il termine del 2 agosto 2019.

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